IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    All'imputato  e' stata contestata la fattispecie contravvenzionale
 di cui all'art. 195 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
 marzo  1973, n. 156, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14
 aprile 1975,  n.  103,  in  relazione  al  possesso  di  un  apparato
 radio-ricetrasmittente  installato su di un veicolo di sua proprieta'
 senza avere ancora ottenuto la prescritta concessione.
    La   norma   e'   stata   dichiarata   illegittima   dalla   Corte
 costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 202, nella  parte  in
 cui  non  consente  l'installazione  e  l'esercizio  di  impianti  di
 diffusione  radiofonica  e  televisiva  via  etere  di  portata   non
 eccedente  l'ambito  locale (per contrasto con gli artt. 3 e 21 della
 Costituzione) e con sentenza 10 luglio  1974,  n.  225,  nella  parte
 relativa  ai  servizi  di  radiodiffusione  circolare a mezzo di onde
 elettromagnetiche (per contrasto con gli artt.  21,  41  e  43  della
 Costituzione).
    La  sentenza  n.  225/1974  e'  intervenuta  sul  testo originario
 dell'art. 195 cit., ma cio' non sposta i  termini  sostanziali  della
 questione in quanto la novellazione di cui all'art. 45 della legge n.
 103/1975 rileva solo quoad penam.
    Esaminando   il   fatto-reato   per   cui   si  procede  a  carico
 dell'imputato Tenuta si rileva che esso e' compreso  nella  tipologia
 che ha formato oggetto dell'esame della Corte nel 1974.
    Si   tratta   infatti   dell'installazione   di   un   sistema  di
 radiodiffusione  circolare  a  mezzo  di  onde  elettromagnetiche,  e
 proprio  con  riferimento all'utilizzo di tali sistemi la Corte si e'
 pronunciata ritenendo illegittimo (fra le altre norme) l'art. 195 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973.
    Tale  declaratoria  di  illegittimita',  pero',  non  puo'  essere
 applicata al caso di specie che ricade sotto la previsione del  testo
 normativo  novellato  dal  legislatore dopo l'intervento della Corte,
 per cui non  rimarrebbe  che  richiedere  alla  Corte  l'esame  della
 questione  della  legittimita'  della nuova norma - posto che essa si
 presenta parimenti limitatrice  di  diritti  costituzionali  rispetto
 alla   precedente   -  che,  quanto  alla  fattispecie  concreta,  si
 risolverebbe poi in  un  riesame  della  stessa  questione  e  quindi
 avrebbe significato puramennte formale.
    Pur tuttavia il caso si presta ad ulteriori valutazioni.
    Bisogna  infatti  tenere  presente  che  la  giurisprudenza  della
 Cassazione e' orientata a  ritenere  che  la  sentenza  n.  202/1976,
 intervenuta  sull'art.  195  novellato,  non  riguarda l'esercizio di
 impianti di apparecchi ricetrasmittenti (v. Cass., sezione terza,  27
 aprile  1985,  n.  3978,  che  attiene  proprio  una  fattispecie  di
 detenzione di radiotelefono nell'abitacolo di un veicolo).
    Si  ritiene,  insomma,  da  parte  della  suprema  Corte,  che  la
 declaratoria di illegittimita' in discorso riguardi solo gli impianti
 di  diffusione  radiofonica  e  televisiva,  mentre  ne  rimarrebbero
 esclusi  quelli  che  oltre  alla  diffusione  consentano  anche   la
 ricezione.
    Non e' qui il caso di condurre una esegesi della motivazione della
 sentenza n. 202/1976, ma basta  rilevare  che  la  limitazione  della
 pronuncia della Corte ai soli sistemi di diffusione con ogni evidenza
 non  e'  frutto  di  una  volonta'  di  escludere   l'ipotesi   della
 illegittimita'  per cio' che concerne i sistemi di rice-trasmissione,
 bensi' e' la risultante della circoscrizione del  giudizio  ai  primi
 sistemi da parte delle ordinanze di rimessione.
    Sarebbe, infatti, assolutamente irrazionale ritenere che non possa
 ingranare la fattispecie di reato di cui all'art. 195  l'ipotesi  del
 network  televisivo e debba invece integrarla il caso del privato che
 si doti di  una  ricetrasmittente  di  debole  potenza.  Sicche'  una
 siffatta  interpretazione  entrerebbe in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione.
    Ne'  puo'  discettarsi sui beni costituzionalmente protetti, quasi
 che solo i sistemi di  diffusione  radiotelevisivi  costituiscano  un
 mezzo  di  espressione  del pensiero a termini dell'art. 21, giacche'
 addirittura  dovrebbe  ritenersi  il  contrario  considerando  che  i
 sistemi di rice-trasmissione consentono l'espressione del pensiero in
 forma dialettica, ovvero, per usare un termine caro ai  giuristi,  in
 contraddittorio;  motivo  per  cui devono ritenersi rientrare a pieno
 titolo fra i mezzi di  diffusione  del  pensiero  ex  art.  21  della
 Costituzione.
    Ulteriori   profili   di   incostituzionalita'   si   colgono  con
 riferimento agli artt. 41 e 43  della  Costituzione  e  non  solo  in
 termini di estensione delle precedenti declaratorie di illegittimita'
 dalle fattispecie relative agli impianti di diffusione  televisiva  e
 radiofonica  a quelle riguardanti impianti di diffusione e ricezione.
    Bisogna  infatti considerare che i sistemi di rice-trasmissione di
 cui si tratta, oltre che per finalita' di comunicazione del pensiero,
 possono  essere utilizzati (e nella pratica cio' avviene normalmente)
 nell'ambito di attivita' economiche svolte dai privati.
    Nel   caso   di   specie,  ad  esempio,  l'imputato  Tenuta  quale
 commerciante  si  servivi  dell'apparecchiatura   nell'ambito   della
 propria  azienda  per  necessita'  di  collegamento  con  il  veicolo
 deputato alle consegne quotidiane ai clienti.
    Se  si considera che simili apparecchiature sono di debole potenza
 e quindi hanno una possibilita' di  funzionamento  esclusivamente  in
 ambito  locale, mentre e' ormai certo che comunicazioni di tal genere
 non comportano alcun problema ai  fini  della  "gestione"  dell'etere
 (nel   senso  che  non  possono  interferire  sui  "servizi  pubblici
 essenziali" esercitati via etere), bisogna  concludere  col  ritenere
 inapplicabile a queste ipotesi la riserva di legge di cui all'art. 43
 della Costituzione e quindi dubitare della legittimita' dell'art. 195
 -  in relazione agli artt. 1 e 183 - del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 156/1973 perche' dettato  proprio  in  esplicazione  di
 quella riserva.
    Il   giudicante   ritiene   quindi   che   vada   dichiarata   non
 manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
 195, in relazione anche agli artt. 1 e 183 del decreto del Presidente
 della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come novellati  dall'art.  45
 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono
 che possano essere liberamente installati,  stabiliti  ed  esercitati
 impianti   di   comunicazione  via  etere  costituiti  da  apparecchi
 rice-trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in  ambito
 locale, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, e 43 della Costituzione.
    La  questione  e' rilevante perche' all'imputato il reato e' stato
 contestato con riferimento proprio al possesso di una apparecchiatura
 rice-trasmittente  di debole potenza e quindi dalla risoluzione della
 questione stessa dipende  l'affermazione  della  sua  responsabilita'
 penale.